Patente a punti, le modifiche al Decreto PNRR 4 in sede di conversione

È in vigore dal 1° maggio 2024 la Legge n. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per  l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Legge 29 aprile 2024, n. 56).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4) è legge: è stata infatti pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2024 la legge di conversione che apporta alcune modifiche al testo del decreto.

 

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), si segnalano le novità introdotte al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta “patente a punti”).

 

Intervenendo sull’articolo 29, comma 19, lettera a), viene completamente riscritto l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

 

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

 

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

3) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

4) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi

 

In mancanza della patente o del documento equivalente di cui sopra detto, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

 

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

CCNL Pulizia: incontro dei sindacati per la piattaforma

Le principali rivendicazioni sindacali sono il miglioramento delle relazioni industriali, il part time ciclico, l’inquadramento, la bilateralità ed il bilanciamento vita lavoro

Lo scorso 29 aprile si è tenuto un incontro tra i delegati regionali del sindacato Uiltrasporti-Uil in vista della piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Sono state, pertanto, illustrate le più importanti richieste dei sindacati: l’impedimento dal dumping, il miglioramento delle relazioni industriali, maggior utilizzo del part time ciclico, un nuovo inquadramento, la bilateralità  ed un maggior bilanciamento vita lavoro, oltre ad una maggiore tutela della salute.
Secondo i sindacati i punti di discussione più rilevanti saranno la lotta al dumping e le relazioni industriali in virtù della particolarità del settore che gestisce la propria attività tramite appalti vinti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per quanto riguarda la parte economica, invece, i sindacati si ritengono abbastanza ottimisti sulla base del recupero del potere d’acquisto alla scadenza del contratto in via automatica.

Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

CCNL Alberghi Confcommercio: proseguono i negoziati per il rinnovo del contratto

Le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno reso nota la prosecuzione delle trattative con Federalberghi e Faita per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2018 ed applicato ai circa 580mila addetti del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping. 
Nell’ultimo incontro del 23 aprile 2024 le due associazioni datoriali sopracitate hanno presentato una proposta di testi, dichiarando di avere ricevuto il mandato a rinnovare il contratto all’insegna di un “cambio di passo” rispetto al confronto precedente. Al contempo hanno anche precisato che la sottoscrizione delle intese avverrà solo dopo la definizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
I Sindacati, hanno evidenziato che la sottoscrizione del nuovo contratto nazionale non può invece essere legata alla definizione degli altri tavoli di trattativa. Come affermano Filcams, Fisascat, Uiltucs, la posizione di parte datoriale disattende l’impegno, condiviso da entrambe le Parti sociali, di giungere alla definizione del rinnovo in tempi celeri. In più, ribadiscono l’esigenza di procedere con un negoziato che individui per la trattazione, rispetto alla parte normativa, i soli temi prioritari e su cui non ci siano distanze tra le Parti e, per la parte economica, la definizione degli aumenti salariali e la collocazione delle rispettive tranches di erogazione. 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di svolgere riflessioni di merito sui testi presentati da Federalberghi e Faita, nonché di elaborare una propria proposta anche in ordine all’introduzione di nuovi istituti contrattuali su politiche di genere, genitorialità e per le donne vittime di violenza. I prossimi incontri per la discussione dei temi sopraindividuati sono stati fissati per il 15 e 17 maggio.

CCNL Turismo Confcommercio: nuovo incontro per il rinnovo

L’associazione datoriale chiede differenti modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, riduzione dei Rol in caso di formazione, aumento delle percentuali di retribuzione per l’apprendistato

Nei giorni scorsi sono proseguite le trattative presso la sede Fipe per il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio applicabile ai dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, turismo.
E’ innanzitutto proseguita la discussione sulla classificazione del personale e sono state approfondite le seguenti questioni in merito ai requisiti professionali, alle terminologie ed alle definizioni.
La negoziazione è proseguita con la presentazione da parte datoriale delle seguenti richieste: la cristalizzazione degli scatti di anzianità, una differente modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione dei rol in caso di formazione, aumento delle  percentuali di retribuzione dovuta al termine dell’apprendistato.
Per quanto riguarda la parte economica non vi sono, invece, aggiornamenti da parte delle sigle sindacali.
In merito al settore ristorazione collettiva la parte datoriale ha chiesto una regolamentazione degli scioperi in ambito scolastico, come già stabilito per il settore sanitario.
Il prossimo incontro è previsto per il 6 maggio.