Ebit Turismo: previste nuove prestazioni

A decorrere dal 1°febbraio 2023 per i dipendenti del Settore Turismo – Catene Alberghiere previste nuove prestazioni di Welfare e di Formazione Professionale

L’EBIT, Ente Bilaterale del Settore Turismo – Catene Alberghiere costituito da Federturismo Confindustria, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Filcams –  CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs, a seguito dell’accordo sottoscritto dalle Parti sociali in data 1° dicembre 2022 ha attivato, per l’anno 2023, delle prestazioni di Welfare e Formazione rivolte ai lavoratori ed alle aziende del Settore.
Per quanto riguarda le prestazioni nell’ambito del welfare, per i dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato con reddito ISEE pari o inferiore a 25.000,00 euro sono previsti:
200,00 euro come contributo per la genitorialità, valido al al massimo per un figlio, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0-18 anni;
500,00 euro come contributo per il familiare, convivente o non convivente, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100% e/o con disabilità grave ai sensi dell’art.3, co.3, L. 104/1992.
Le prestazioni potranno essere richieste a partire dal 1° febbraio 2023, retroattivamente dal 1° gennaio 2023, e fino ad esaurimento dello stanziamento deliberato con l’Accordo delle Parti Sociali pari a pari a 1.100.000,00 euro, attraverso l’apposita piattaforma online sul sito dell’EBIT www.ebitnet.it.
Le prestazioni sono tra loro cumulabili. Tuttavia, nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dell’ accordo, tali prestazioni potranno essere richieste da un solo lavoratore. Il lavoratore che percepisce analoga prestazione dall’ente bilaterale territoriale(EBT) dovrà comunicarlo ed eventualmente gli sarà riconosciuta la parte fino a concorrenza dell’importo massimo erogato da EBIT.
Per quanto riguarda, invece, la formazione, le aziende potranno richiedere all’EBIT un contributo per il finanziamento di proposte formative per l’attuazione di percorsi di aggiornamento (upskiling) e riqualificazione (reskilling), con particolare riguardo all’attualissima tematica della transizione digitale e verde, ed ai relativi cambiamenti che interessano i modelli organizzativi aziendali.
Le proposte formative potranno essere svolte direttamente dalle Aziende oppure per il tramite di soggetti formatori pubblici e privati accreditati presso la Regione in cui si trova la sede operativa dell’Azienda .
Possono accedere al finanziamento le Aziende che applicano integralmente il CCNL Turismo – Catene Alberghiere, che sono aderenti a EBIT, in regola con i versamenti all’ente e che non hanno operato riduzioni dei livelli occupazionali con licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 L. 223/1991, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione da parte di EBIT del bando relativo ai contributi per la formazione.
Per l’annualità 2023 EBIT stanzia la cifra complessiva di 500.000,00 euro quale tetto di spesa massima al raggiungimento delle richieste di contributo da parte delle aziende. Il contributo sarà erogato sotto forma di rimborso e calcolato come prodotto tra il numero delle ore di formazione, fino ad un massimo di 16 ore computabili, e la quota oraria di 130,00 euro. Nel caso di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, ammissibile per un massimo di 16 ore, il finanziamento erogato da EBIT sarà integrato dall’importo corrispondente all’indennità economica per i lavoratori (10,00 euro per ogni ora di formazione), che volontariamente partecipano all’attività formativa al di fuori dell’orario di lavoro, la cui corresponsione sarà effettuata dall’azienda in qualità di sostituto di imposta con il cedolino paga del primo mese utile successivo al pagamento da parte di EBIT.
Le domande di contributo vanno inviate, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: postaebit@pec.it.

 

 

CCNL Gomma Plastica – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento medio sui minimi di 153,00 euro distribuito in 3 tranche

Nella giornata del 26 gennaio 2023, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti della Federazione Gomma Plastica è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, che occupa circa 150 mila lavoratori impiegati in quasi 5.500 imprese.
Il nuovo accordo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025. 

 

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento complessivo (TEC) nel triennio di 167,00 euro ed un montante salariale totale di 4.019,00 euro. L’aumento medio sui minimi (TEM) di 153,00 euro, parametrato alla categoria F, sarà distribuito in 3 “tranche”:
– 61,00 euro dal 1° gennaio 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2025.
In materia di welfare contrattuale, sui fondi sanitari integrativi sarà destinato dal 1° gennaio 2024, per tutti i lavoratori del settore, l’importo di 14,00 euro. Viene riconosciuta, inoltre, l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e la possibilità di accedere ad un piano più completo per il lavoratore che verserà una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Vengono rafforzate le Relazioni Industriali attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Viene aperto, inoltre, il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere.

Particolare attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema.

In tema di salute e sicurezza, viene recepito l’accordo interconfederale e la norma di legge sugli accomodamenti ragionevoli. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti;
da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.

Rispetto al tema dei diritti, viene previsto lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.

Riconosciuti, inoltre, un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni, la frazionabilità del congedo parentale, la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo.
Recepito, infine, l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile.

Indennità antitubercolari, gli importi per il 2023

Resi noti gli aggiornamenti correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS, circolare 27 gennaio 2023, n. 9).

L’INPS ha comunicato che per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2021 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,7% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021), le percentuali di variazione delle indennità tubercolari sono pari rispettivamente a 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022.

Infatti, gli importi della misura fissa di queste indennità per legge sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 4, Legge n. 419/1975 e articolo 2, comma 2, Legge n. 88/1987).

Pertanto, gli importi risultano pari a:

  1° gennaio 2022 1° gennaio 2023
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,76 € 14,76
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 € 6,86 € 7,36
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,92 € 24,59
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 (giornaliera) € 11,46 € 12,30
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 € 99,24

Conseguentemente, l’INPS ha reso noto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi. Inoltre, l’aggiornamento in questione sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

 

Piani di incentivazione con pagamento in azioni: determinazione del reddito di lavoro dipendente

Le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), si considerano acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevano ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello n. 168/2023)

Il caso in esame riguarda la risposta ad un quesito posto da una Società residente in Italia ma appartenente ad un gruppo internazionale che fa capo ad una società tedesca, le cui azioni sono state quotate presso la Borsa di Francoforte dal 2021 a seguito di un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO).

 

La Società fa presente che due dipendenti partecipano a dei piani di incentivazione sostanzialmente uguali (Virtual Share Incentive Plan e il Bonus Pool Agreement), predisposti a livello internazionale da una società del gruppo a favore delle controllate. Al verificarsi di alcune condizioni previste dal piano, i dipendenti hanno diritto a ricevere un pagamento in contanti esercitando un’opzione (cd. ”exercite notes”) entro determinati termini.

 

In alternativa, la Società, a propria discrezione, può decidere che al posto del pagamento in contanti, ai dipendenti siano assegnate azioni (cd. ”Share Settlement”). In questo caso, le azioni devono essere consegnate entro sei settimane dalla data di esercizio dell’opzione. La mancata consegna delle azioni ai dipendenti nei termini, dopo la decisione della Società di procedere al pagamento in azioni, non consente ai dipendenti di agire in giudizio per ottenerne la consegna, dal momento che gli stessi hanno esclusivamente titolo di ricevere il pagamento in denaro.

Tenuto conto che al momento dell’esercizio dell’opzione i dipendenti avevano diritto al pagamento di una somma di denaro e che solo a seguito della decisione della Società hanno ricevuto il pagamento in azioni, la Società chiede se il valore normale delle azioni assegnate debba essere determinato sulla base della media dei prezzi delle azioni (quotate) alla data di trasferimento.

L’Agenzia, nel fornire risposta, esamina il quadro normativo di riferimento e richiama il Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986, art. 49) in base al quale i redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti che hanno ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Nello specifico, cita l’art. 51 ai fini della determinazione di tali redditi, il quale stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Sulla base di quest’ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali, rientra l’assegnazione di azioni di società quotate, il cui ”valore normale” è determinato in base a quanto disposto dall’art. 9, co. 4, lett. a), del Tuir. 

L’Agenzia chiarisce quindi che le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le eventuali annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo (Risoluzioni n. 29/E/2001, n. 366/E/2007, circolare  n. 54/E/2008).

In particolare, la circolare n. 54 del 2008 ha chiarito che il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata, ovvero il datore di lavoro, che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, il dipendente che ha facoltà di opzione per l’esercizio del diritto deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo.

Le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione. Per la determinazione della base imponibile, è stato precisato che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato (art. 9 del Tuir) al momento dell’esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa (Circolare del Ministero delle Finanze n. 98/2000).

 

Nel caso esaminato, l’assegnazione di Virtual Shares ai dipendenti non dà diritto all’assegnazione di azioni della Società, neanche a seguito della decisione (unilaterale) della Società di eseguire il pagamento con assegnazione di proprie azioni, ma attribuisce ai dipendenti unicamente un diritto a ricevere un pagamento in contanti al verificarsi di determinati eventi contemplati dai Piani, fra i quali l’operazione di un’offerta pubblica iniziale (IPO) quotata in Borsa che, nel caso in esame, è avvenuta il 4 febbraio 2021.

 

Conseguentemente, alla data di esercizio dell’opzione da parte dei due Dipendenti (avvenuta il 22 novembre 2022), gli stessi non avrebbero acquisito il diritto partecipativo, ovvero la titolarità delle azioni che la Società avrebbe successivamente assegnato (15 dicembre 2021), decidendo di eseguire il predetto pagamento in azioni.

Tenuto conto che, ai fini della tassazione del reddito in capo ai Dipendenti, rileva il trasferimento della titolarità delle azioni che, nel caso esaminato, è avvenuto al momento della ”materiale consegna” delle azioni, l’Agenzia ritiene che il valore normale delle azioni assegnate va determinato a partire da tale data.

Lavoratori non comunitari: i flussi d’ingresso per il 2022

Pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2023 il decreto che determina le quote massime di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2022 (D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

E’ stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero che sono ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Lo ha stabilito il decreto in oggetto recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

 

L’articolo 2 del citato decreto specifica che, all’interno della predetta quota massima, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità

 

Nell’ambito della suddetta quota, relativamente ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3).

 

Sempre all’interno della quota di 38.705 unità, sono ammessi in Italia:

1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022);

– per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa (art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

– per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

– per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4, co. 3 e 4, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Nell’ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità. La suddetta quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Previste poi, all’interno della suddetta quota di 44.000 unità, alcune quote riservate, tra cui quella di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.