CCNL Igiene ambientale: Meccanismo per la determinazione dell’Erap

Erogazione dell’Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività per gli anni 2023 – 2024

Con il Verbale di Accordo siglato in data 10 febbraio 2023 da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, è stato stabilito dalle medesime Parti Firmatarie, il meccanismo per la determinazione dell’ERAP per gli anni 2023 e 2024, in imprese che non concordano il premio di risultato.
Premesso che:
– una quota del trattamento retributivo complessivo denominata Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività (Erap), pari ad euro 180,00 annui sul parametro medio 130,07 ed individuata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2024, viene destinata alla definizione o all’Incremento dei premi di risultato accordati a livello aziendale ed erogata sotto forma di “Una Tantum”, secondo le modalità definite sempre dai medesimi accordi;
– per le imprese che non concordano premi di risultato, le Parti firmatarie definiscono entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo, un meccanismo alternativo per la determinazione dell’Erap, attraverso la misurazione, in sede aziendale, dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale;
– gli importi derivanti dall’applicazione del meccanismo alternativo vengono corrisposti in aggiunta al Cra/Egr con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025 a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente, salvo il calcolo in misura intera, delle frazioni di mese almeno pari a 15 giorni, mentre ai lavoratori assunti a tempo parziale, il premio viene proporzionalmente ridotto in relazione alla durata della prestazione lavorativa, e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e prima dell’erogazione, l’ammontare in oggetto viene corrisposto con il TFR proporzionalmente ai mesi in forza nell’anno di riferimento;
Le Parti convengono al seguente meccanismo della determinazione Erap secondo i parametri sotto riportati:
– Redditività – inteso come miglioramento dell’Ir (Indice Redditività), quindi il rapporto fra il Mol dell’affidamento (Margine Operativo Lordo) e il Vp (Valore della Produzione) rispetto all’esercizio precedente. Il Mol rappresenta il risultato di tutte le azioni di tipo industriale al fine di raggiungere l’obiettivo di redditività.
Il predetto indice assume i valori riportati nella seguente tabella.

 

Redditività (IR) Importo lordo €
IR => rispetto all’esercizio precedente 40,00
IR < rispetto all’esercizio precedente 0,00

Qualità – intesa come la valorizzazione della percentuale di raccolta differenziata del 65%, realizzata in riferimento alle previsioni contrattuali dell’esercizio in corso o, in caso di loro assenza, rispetto al valore dell’anno precedente.
Nella tabella sottostante, vengono riportati i valori di cui trattasi.

 

Qualità (RD) Importo lordo €
% RD > rispetto all’esercizio precedente% RD < rispetto all’esercizio precedente 200
Solo per le realtà aziendali che hanno raggiunto nell’anno precedente l’obiettivo del 65%% RD > 65%% RD < 65% 200

Efficienza – valutata in base al tasso medio annuo aziendale di assenteismo, espresso in giornate non lavorate, anche solo parzialmente, riferite alla totalità dei dipendenti direttamente impiegati nell’affidamento, con esclusione delle giornate di festività infrasettimanale, ferie, permessi per festività soppresse, permessi retribuiti; degli infortuni sul lavoro; delle giornate di malattia per covid accertato; delle giornate interessate da ore di permesso sindacale, di assemblea sindacale, di sciopero di livello nazionale, di congedi di maternità, paternità e parentali e permessi L. n. 104/1992. Il dato si riferisce al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Efficienza (IE) Importo lordo €
>18 giornate medie/anno 80,00
>14 <18 giornate medie/anno 100,00
< 14 giornate medie/anno 120,00

Da ultimo, si specifica che, le quote non assegnate vengono redistribuite proporzionalmente tra i dipendenti che risultano aver effettuato un numero di giornate non lavorate inferiore alle 14 giornate/annue fino a concorrenza dell’ammontare pari ad euro 120,00 procapite, parametrato sul livello di appartenenza.

Superbonus 110%: niente più “sconto in fattura”, né cessione del credito d’imposta

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge n. 11/2023 per misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (Consiglio dei ministri, comunicato 16 febbraio 2023, n. 21).

Il governo ha approvato il D.L. n. 11/2023 che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali e, in particolare,  per modificare la disciplina relativa alle spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

In pratica, dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

In particolare, si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;

spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Viene anche introdotto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

In ogni caso, il governo ha assicurato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge in questione saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio 2023.

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): rinnovata la parte economica

Previsti un aumento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e l’erogazione di un importo Una Tantum

Il giorno 31 gennaio 2023, presso la sede della Cisal Terziario, si sono incontrate Anpit, Laif e Cisal Terziario, con l’assistenza della Cisal, per il rinnovo della parte retributiva del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon, operanti in regime di subfornitura, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Parti hanno definito un aumento retributivo, a partire dal 1° febbraio 2023, della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) che, al livello medio 5, sarà complessivamente di 166,27 euro lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali. 

Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2024 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2025 Incrementi P.B.N.C.M.

Da dicembre 2025

Totale Incrementi retributivi
Quadro 185 57,53 57,53 57,53 357,59
1 145 47,80 47,80 47,80 288,40
2 130 42,93 42,93 42,93 258,79
3 105 36,81 36,81 36,81 215,43
4 95 36,81 36,81 36,81 205,43
5 85 27,09 27,09 27,09 166,27
6 75 25,13 25,13 25,13 150,39
7 65 24,23 24,23 24,23 137,69
8 60 22,29 22,29 22,29 126,87
Operatore di Vendita di 1°C. 104 35,48 35,48 35,48 210,44
Operatore di Vendita di 2°C. 90 31,58 31,58 31,58 184,74
Operatore di Vendita di 3°C. 80 29,09 29,09 29,09 167,27

Prevista inoltre l’erogazione di un importo Una Tantum ai lavoratori, suddiviso in due tranche:
– aprile 2023;
– settembre 2023. 

Livello Una Tantum aprile 2023 settembre 2023
Quadro 450 225 225
1 400 200 200
2 340 170 170
3 280 140 140
4 240 120 120
5 200 100 100
6 180 90 90
7 170 85 85
8 150 75 75
Op.vend.1 280 140 140
Op.vend.2 240 120 120
Op.vend.3 220 110 110

 

Fondenergia: adesione dei familiari fiscalmente a carico

Estesa la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari della prestazione

Il Fondenergia, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL Petrolio, Gas e Acqua e Miniere, ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni. 
L’aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell’aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico possono essere dedotti dall’aderente principale, nel limite
massimo di 5.164,57 euro l’anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse.
Per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di 15,00 euro che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.
La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia.
L’iscrizione dell’aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore a 100,00 euro.
Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. 

Distacco dei lavoratori: i chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa

L’INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall’impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell’ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l’INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della “documentazione equivalente” che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l’INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l’Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.