Imposta sostitutiva IRPEF e rendita vitalizia derivante da polizza assicurativa

L’Agenzia delle entrate chiarisce dubbi sull’applicabilità del regime IRPEF previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera anche al percettore di una rendita vitalizia derivante dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente (Agenzia delle entrate, risposta 8 marzo 2023, n. 246). 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nell’articolo 24 ter del TUIR possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).

 

Nel quesito di cui alla risposta in oggetto, si chiede se il regime di cui sopra, riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, si possa applicare anche alla rendita vitalizia percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato estero, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente.

 

In sostanza, l’applicazione del regime fiscale in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Tali redditi sono le pensioni di ogni genere e gli assegni a essi equiparati: nella definizione rientrano tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), ma anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Premesso ciò, l’Agenzia già in precedenza ha chiarito che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate a un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, si evidenzia che la sottoscrizione della polizza rappresenta un atto di natura volontaria che non ha una finalità previdenziale e l’erogazione delle prestazioni a favore dell’Istante non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. 

 

Sulla base di queste considerazioni, non essendo la polizza stipulata volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa, si conclude che la rendita in esame non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui al suddetto articolo 49 del TUIR e, dunque, che l’istante non possa accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24 ter del TUIR

 

CCNL Commercio Cooperative: proseguono le trattative per il rinnovo contrattuale

Relazioni sindacali, diritti e agibilità sindacali, mercato del lavoro, welfare i punti cardine del confronto

Prosegue il confronto sulla definizione del nuovo CCNL Commercio Cooperative scaduto in data 31 dicembre 2019.
Le principali tematiche affrontate nel tavolo delle trattative tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni Datoriali di settore Agci, Confcooperative e Legacoop, riguardano l’ambito delle relazioni sindacali, dei diritti ed agibilità sindacali, del mercato del lavoro, nonché del welfare.
Per quel che riguarda il sistema delle relazioni sindacali, il confronto è volto a specificare l’aggiornamento dell’articolato contrattuale rispetto le previsioni degli Accordi Interconfederali siglati nell’anno 2015 e nell’anno 2018 dalle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, e dalle Associazioni Cooperative. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs si sono rese disponibili nel portare avanti le trattative inerenti l’aggiornamento delle parti contrattuali mediante un’apposita Commissione con funzioni ricognitive ed istruttorie, ed esplicitando che, in ogni caso, non potranno essere oltrepassate le attuali regole previste dal contratto, circa il numero di componenti delle Rsu, in quanto di miglior favore rispetto agli Accordi Interconfederali in materia. La richiesta verte altresì, sul riconoscimento di agibilità sindacali utili ad introdurre l’esercizio del diritto di assemblea in modalità da remoto e nonché la creazione della bacheca sindacale virtuale.
Circa il mercato del lavoro, le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di verificare le proposte delle Parti Datoriali, ponendo il limite di ampliamento degli spazi di flessibilità.
Con riferimento alle forme di assunzione, il confronto è stato improntato soprattutto sull’apprendistato professionalizzante, contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, con la richiesta di Parte Datoriale, di stabilire un’unica percentuale massima di personale assumibile senza distinguere se contratti a termine e somministrati a tempo determinato.
Le Parti Sindacali sono state altresì d’accordo sull’ampliamento dei compiti e sulla ulteriore strutturazione del ruolo della Commissione paritetica nazionale.
Da ultimo, si comunica che, sono state previste altre tre date affinché il dibattito prosegua, ossia, il 4 aprile 2023 in cui si riunirà la Commissione per le relazioni sindacali, il 5 ed il 27 aprile 2023 in cui la trattativa andrà avanti in Commissione trattante ristretta.

Fondo Mario Negri: i versamenti per il 2023

Le scadenze dei versamenti a carico delle aziende per l’anno 2023 

Il Fondo Mario Negri, Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali, di spedizione e trasporto ha stabilito che è possibile alimentare il conto individuale attraverso i seguenti versamenti da parte delle aziende:
–  contributi previdenziali obbligatori;
– contributi addizionali;
– TFR maturando e TFR pregresso;
– premio di produttività;
– welfare contrattuale.
I contributi e il TFR devono essere versati trimestralmente, come sotto indicato:

Scadenza  Periodo di riferimento contributi  Periodo di riferimento TFR
  10 aprile  I trimestre  IV trimestre anno precedente
10 luglio II trimestre  I trimestre 
   10 ottobre  III trimestre  II trimestre 
     10 gennaio  IV trimestre anno precedente  III trimestre 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, l’Azienda deve comunicare, entro 10 giorni, tutte le informazioni necessarie (data di cessazione dal servizio, motivazione, eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso) e il Fondo provvederà all’invio di un modulo di versamento precompilato riportante gli importi dovuti per l’ultimo periodo di servizio. In caso di cessazione, infatti, il versamento dei contributi, del TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione.

Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

 

Comunicazione stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali devono utilizzare per comunicare la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015 (comunicato 6 marzo 2023).

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha previsto per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di decidere sulla non applicazione dello stralcio “parziale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro, riferite al periodo 2000-2015, estendendo così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). Tale annullamento si riferisce esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, lasciando interamente dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Altresì il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per gli stessi enti di deliberare l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, sia per l’adesione allo stralcio “integrale”, l’Agenzia delle entrate-riscossioni, informa poi gli enti creditori che sono tenuti a trasmettere la decisione all’agente di riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023 attraverso i nuovi moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.