CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto su scatti di anzianità e Banca etica solidale

Le Parti, in attesa del rinnovo del contratto, hanno proposto lo scongelamento degli scatti di anzianità e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale 

In data 10 marzo 2023 si è svolto, nella sede dell’associazione Uneba, l’incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per affrontare il tema relativo al congelamento degli scatti di anzianità (ex art. 48) e al periodo di sperimentazione dell’istituto della Banca Etica Solidale (ex art. 67).
Il CCNL in oggetto aveva previsto la sospensione dall’1.6.2020 al 31.12.2022 dell’anzianità relativa alla maturazione degli scatti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore e la costituzione della Banca Etica Solidale a titolo sperimentale. Con la Banca Etica i lavoratori, in un’ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie aggiuntive monetizzabili e/o i permessi maturati. Dal 1° gennaio di ogni anno di sperimentazione la nona giornata di riduzione oraria (ROL) di cui all’art. 50 è confluita nella suddetta banca etica solidale.
Uneba, in attesa del rinnovo del contratto, ha proposto di mantenere la sospensione degli scatti, la cui maturazione, come previsto dall’articolato contrattuale, è ripartita dall’1.1.2023, e chiesto di proseguire il periodo di sperimentazione della Banca etica, che invece è cessato al 31.12.2022, avanzando altresì una proposta di anticipo su futuri aumenti contrattuali.
Le OO.SS. hanno dichiarato di non poter considerare praticabile l’ipotesi avanzata da Uneba, compresa la parte relativa alla quota di anticipo, ribadendo invece la necessità di aprire in tempi rapidi il tavolo per il rinnovo del contratto.

Al termine dell’incontro è stato stabilito di rendere esigibili le attuali previsioni contrattuali, che contemplano, quindi, lo “scongelamento” degli scatti e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale con la riattribuzione della giornata di ROL.
Al tempo stesso, affermano le OO.SS., si ritiene necessario sollecitare gli Enti affinché venga avviato il monitoraggio del reale utilizzo della Banca Etica Solidale, affinché le ore non impiegate negli anni di sperimentazione vengano redistribuite tra i lavoratori.
Atteso per i prossimi giorni il confronto tra le le OO.SS. per valutare tutte le azioni utili a sollecitare Uneba per l’apertura del tavolo per il rinnovo. 

CCNL Commercio (Federdistribuzione): una tantum a marzo

Prevista la seconda tranche dell’una tantum per tutti i lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata ha previsto, in attesa del rinnovo del CCNL, l’erogazione dell’indennità Una Tantum.
Tale indennità viene corrisposta ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 in due tranche, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 e con la retribuzione del mese di marzo 2023
Gli importi vengono erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.
Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/ o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 260,42 euro
I 234,58 euro
II 202,92 euro
III 173,44 euro
IV 150,00 euro
V 135,52 euro
VI 121,67 euro
VII 104,17 euro

 

Assegni familiari e maggiorazione pensione: la rivalutazione per il 2023

Dal 1° gennaio rivalutati i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (INPS, circolare 14 marzo 2023, n. 28).

L’INPS segnala che dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

L’Istituto, pertanto, ha reso note le indicazioni che si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Infatti, nei confronti di queste categorie (al pari di quelle cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare, l’INPS precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

–  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
– 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
– 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Tabelle dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e maggiorazioni pensioni

L’INPS ha anche comunicato l’aggiornamento delle tabelle (incluse nell’allegato alla circolare in commento) da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, sopra elencati.

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
tutti gli assegni familiari o quote
di maggiorazione di pensione
2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

16.985,57

21.840,22 

26.082,68

30.328,70

34.372,10

38.414,77

20.342,04

26.151,67

31.235,52

36.319,44

41.162,64

46.005,06

Va tenuto in considerazione che fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e che secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2022 è stata pari all’1,5%. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti di reddito mensili per il riconoscimento degli assegni familiari per il 2023

Infine, in applicazione delle norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2023 e per l’intero anno nell’importo mensile di 563,74 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2023 in:

– 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 

– 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

 

Ministero Giustizia: chiarimenti sui requisiti di iscrizione albo gestori crisi d’impresa

 

Il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all’Albo gestori Crisi d’impresa di cui all’art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Circolare n. 57216 del 13 marzo 2023).

Con circolare ministeriale n. 57216 del 13 marzo 2023 sono giunti chiarimenti riguardo ai requisiti di iscrizione, obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’albo gestori crisi d’impresa, art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. I chiarimenti sono forniti in materia di:

  • enti erogatori della formazione iniziale;
  • enti erogatori dell’aggiornamento biennale;
  • requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo.

Essendo previsto un limite temporale per la validità degli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo (art. 356, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), viene chiarito che lo sono anche quelli conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019, sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali assegnati dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Quanto alla formazione iniziale necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, viene specificato che sono legittimati a erogare tale formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, qualora risulti un’apposita convenzione con università pubbliche o private e a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.

 

Infine, vengono debitamente riconsiderati anche gli ordini professionali legittimati a erogare l’aggiornamento biennale, ricomprendendovi anche quello dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla  citata circolare prot. n. 14539.U.

 

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: erogata Una Tantum settore Contact center operations

 

Prevista Una Tantum stipendiale per il personale Contact center operations Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di team

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente con decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024, prevede l’erogazione dell’indennità Una Tantum stipendiale nel mese di marzo, anche a tutto il personale amministrativo facente parte del comparto Contact center operations di cui alla Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di Team, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Prima)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 293,52
Cl 2 5-6-7 302,68
Cl 3 8-9-10 311,80
Cl 4 11-12-13 320,92
Cl 5 14-15-16 330,04
Cl 6 17-18-19 339,20
Cl 7 20-21-22 348,32
Cl 8 23-24-25 357,44
Cl 9 26-27-28 366,56
Cl 10 29-30-31 375,68
Cl 11 32-33-34 384,84
Cl 12 Oltre 393,96

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Seconda)

Classe  
cl 1 1-2-3 185,40
cl 2 4-5-6 190,04
cl 3 7-8-9 194,64
cl 4 10-11-12 199,28
cl 5 13-14-15 203,92
cl 6 16-17-18 208,56
cl 7 Oltre 213,20

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (Coordinatore di team)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 347,20
Cl 2 5-6-7 358,00
Cl 3 8-9-10 368,80
Cl 4 11-12-13 379,60
Cl 5 14-15-16 390,40
Cl 6 17-18-19 401.20
Cl 7 20-21-22 412,00
Cl 8 23-24-25 422,80
Cl 9 26-27-28 433,56
Cl 10 29-30-31 444,36
Cl 11 32-33-34 455,16
Cl 12 Oltre 465,96