L’accesso alla NASpI per il lavoratore padre dimissionario

Le indicazioni dell’INPS sull’indennità di disoccupazione in caso di rinuncia volontaria al lavoro del soggetto che ha fruito del congedo di paternità (INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 32).

L’INPS è tornata sul tema dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al Testo Unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, l’intervento normativo citato ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio con l’articolo 27-bis, commi 1 e 2, del citato D.lgs n. 151/2001, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico, ovvero il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. 

In particolare, l’articolo 54, comma 7, del Testo Unico nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L’INPS rende noto, quindi, che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.   

Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Di conseguenza, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale 

 

Pubblicato in G.U., il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 contenente disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio  per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

L’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il registro ha, dunque, la funzione di garantire l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni  attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Consente, inoltre, direttamente o indirettamente, l’identificazione dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di permetterne la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate tali scritturazioni ha sempre la possibilità di accedere alle scritturazioni relative ai propri strumenti finanziari  digitali  ed estrarre copia in formato elettronico, restandovi comunque sempre garantita l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni.

 

Per il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in suddetto registro ne consegue la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, mentre in capo all’emittente resta la verifica della legittimazione all’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali.

Ai fini dell’emissione nel registro in forma digitale:

  • di azioni, le informazioni elencate all’art. 2354 del c.c. e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all’articolo 2355-bis del c.c. risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo;
  • di obbligazioni, le informazioni elencate all’art. 2414 del c.c., nonché i termini e le condizioni dell’emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, anche attraverso registro;
  • di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 del c.c., risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito, i termini e le condizioni dell’emissione nonchè le informazioni equivalenti a quelle previste dall’articolo 2414 del c.c., le informazioni necessarie all’identificazione dell’investitore professionale e le informazioni necessarie all’identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti;
  • di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa o risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale.

A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali, non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, è associata una strategia di transizione chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile al fine di garantire il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile. Nel caso, invece, di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE)  858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento  del regime di forma e circolazione degli strumenti  finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell’attività.

 

Le retribuzioni convenzionali del 2023 per i lavoratori italiani all’estero

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero riferite all’anno 2023 (D.M. 28 febbraio 2023). 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissa annualmente, con apposito decreto, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei: tali retribuzioni vengono utilizzate per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e anche al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

 

Con il decreto in oggetto, le retribuzioni convenzionali riferite all’anno 2023 da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del decreto stesso.

 

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Il decreto prende in considerazione anche il caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, che si verifichino nel corso del mese, precisando che, in tali ipotesi, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto riguarda il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, che va liquidato sulle retribuzioni convenzionali così come fissate nelle predette tabelle.

 

Manageritalia Executive Professional: Ltc in forma temporanea compresa nella quota associativa

Long Term Care temporanea per coprire il risk management di ogni professionista

La tematica della non autosufficienza sta diventando di notevole rilevanza, perché l’evoluzione demografica ha determinato: un aumento esponenziale dei bisogni sociosanitari legati all’invecchiamento, ed un incremento delle spese sostenute dal personale di comparto aderente.
Le polizze assicurative Long Term Care che tutelano tutte le persone che per qualsiasi causa perdano la propria autosufficienza, stanno sempre più prendendo piede nel mercato delle assicurazioni.
Questa tipologia di copertura assicurativa prevede due diverse prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
oppure
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia, il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi importanti ed elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità, per questo Manageritalia ha deciso di stipulare tale polizza collettiva in forma temporanea il cui costo pari ad euro 120,00, è contenuto nella quota associativa Manageritalia per tutti gli Executive Professional con età inferiore ai 69 anni. Difatti, dopo aver inserito la tutela anzidetta nel contratto dirigenti già dal 2001, ora risulta inglobata anche nel sistema di welfare offerto agli Executive Professional, coprendoli con una tutela di natura superiore all’importo della stessa quota associativa.
Trattasi di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 attivata nel momento in cui l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi).
L’attivazione della polizza per gli associati avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario, restando invece esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
L’assicurazione copre sino al raggiungimento dei 70 anni di età.
Da ultimo, si ricorda che la quota d’iscrizione 2023 a Manageritalia Executive Professional è pari ad euro 120,00 per chi ha meno di 69 anni ed euro 90,00 per chi ne ha 69 o più, e che, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, include altresì alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

CIPL Edilizia Industria – Ancona: accordo per la determinazione degli importi EVR

Nell’anno 2023 l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018

Il giorno 13 febbraio 2023 ad Ancona il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance e Fillea-Cgil Provinciale, Filca-Cisl Provinciale, Feneal-Uil provinciale hanno definito gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da liquidare nell’anno 2023.
Con l’accordo del 2014 l’EVR veniva stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari allora in vigore, con determinazione dei primi 3 parametri da applicare, cui si aggiungeva un quarto stabilito territorialmente. Successivamente con l’accordo del 2021 le Parti sociali hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
– numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
– monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
– rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata: 25%.
Con l’accordo raggiunto il mese scorso le Parti hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni, per l’anno 2023 (Gennaio 2023 – maggio 2023) il triennio di riferimento è 2020-2021-2022, mentre il triennio di confronto 2019-2020-2021. Pertanto nell’anno 2023 (fino al 31 maggio 2023) l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle che seguono.

 

Operai – Minimi paga base orari/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

  EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di quarto livello

0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

 

LIVELLI EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno precisato altresì che per quanto non previsto e disciplinato dal verbale, valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014 e del CIPL del 17 giugno 2021, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.